29 gen 2010

IL LUNA PARK DELL'ERGONOMIA




 
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Ufficio Ventilatore USB (ARTICOLO: GD18761)

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posacenere da spiaggia

LINK: filmato youtube

FORUM SIE - una opportunità di "dialogo" interno alla SIE

Autore dell'argomento Tubaro Giovanni. Creato il 29 Gennaio 2010
“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”

Il titolo è un po’ provocatorio, ma spero adeguato e in grado di richiamare l’attenzione dei soci sulla necessità, dopo più di quaranta anni di onorata attività istituzionale, di FARE IL PUNTO SUL MODELLO ORGANIZZATIVO – FUNZIONALE della nostra Società Scientifica che ha Sede legale a Milano presso la gloriosa "Clinica del Lavoro L. Devoto" e, secondo il suo Statuto “… si articola in sezioni territoriali e gruppi” (cfr. art. 2). 
In realtà le Sezioni territoriali “arrancano” e i Gruppi sono una potenzialità talmente inespressa da non trovare alcun altro riscontro oltre all’art. 2, nemmeno nello Statuto stesso. 
Peraltro, lo SCOPO statutario della S.I.E. è quello di promuovere lo sviluppo dell'Ergonomia e la diffusione e sistematizzazione delle conoscenze e delle esperienze connesse all'approccio ergonomico, in stretto rapporto con le realtà sociali produttive. 
Tra le diverse modalità di promozione dell’Ergonomia, lo Statuto prevede anche di “… erogare borse di studio per il sostegno di studenti in discipline ergonomiche o per favorire lo studio e l'approfondimento di temi inerenti l'oggetto sociale” (cfr. art.3). 
Un compito indubbiamente ambizioso che, senza nulla togliere al ruolo agli Organi sociali (di cui all’art. 7), lo Statuto prevede che l’Associazione operi in modo diffuso sull’intero territorio nazionale facendo riferimento alla Sezioni Territoriali che possono costituirsi con lo scopo (cfr. art. 13) di: 
" - diffondere, sviluppare e realizzare nel proprio territorio gli obiettivi della Associazione Società Italiana di Ergonomia, avendo presenti situazioni ed esigenze di interesse locale; 
- tenere informato il Consiglio Direttivo circa attività e problematiche locali, in particolare quelle che rivestono interesse sul piano nazionale o in altre zone territoriali; 
- favorire l'acquisizione di nuovi soci e la regolarizzazione dell'iscrizione alla S.I.E. di tutti i soci; - facilitare i contatti tra i soci locali con iniziative culturali; 
- favorire e coordinare i collegamenti dei soci con la Società nazionale".
 
In tale azione diffusa, sempre secondo lo Statuto, “… le Sezioni saranno, solo per le iniziative proprie, autonome dal punto di vista organizzativo; tutte le attività svolte dalla Sezione Territoriale devono avvenire nel rispetto delle disposizioni statutarie e degli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale. (…) Le spese necessarie all'esercizio della Sezione Territoriale si intendono a carico della stessa Sezione, che disporrà di un contributo della S.I.E., deciso annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.” (cfr. art. 13)

Lo Statuto della nostra Associazione purtroppo non precisa alcunché in merito ai “gruppi” che, evidentemente possono essere costituiti per far fronte alla attività istituzionale entrando nel merito di specifici approfondimenti disciplinari e organizzando attività, da cui ci si aspetta possano pervenire proventi necessari le attività della Società stessa.

A tal proposito il patrimonio sociale e mezzi finanziari della SIE, necessari per finanziare la propria attività, si prevede provengano nei seguenti modi:
a) dalle quote associative;
b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
d) da attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo in modo non espulsivo né prevalente (cfr. art. 6)

Le quote associative vengono versate dai soci (ordinari, professionali certificati, sostenitori) ed è espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione (cfr. art. 5), mentre le altre risorse sono eccezionali e non risultano significative o in grado di garantire il supporto necessario alle attività, soprattutto se queste dovessero essere pienamente rispondenti agli ambiziosi scopi statutari.

A mio avviso non è solo un problema di risorse finanziarie, bensì è un problema che coinvolge l’architettura del sistema organizzativo, problemi aperti o risolti in modo parziale, i Regolamenti mai scritti, quelli previsti per regolare le attività delle Sezioni (cfr. art. 13) o per precisare norme di funzionamento e di esecuzione dello Statuto, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci (art. 18), di voglia di fare per tenere il passo rispetto alle innovazioni delle realtà sociali produttive.

Per cui "tra dire e il fare ... " e per non annegare è meglio darsi da fare subito e darci una regolata perché c’è ancora tanto da fare per rendere pienamente operativa la Società Italiana di Ergonomia.

Usiamo il FORUM per chiarire le idee rispetto ai diversi possibili punti di vista.

C’è chi si domanda: perchè pagare per non avere niente?
C’è chi “porta la croce” con qualche ruolo istituzionale nella SIE nazionale o territoriale.
C’è chi confida che il primo numero della nuova Rivista di Ergonomia, ora tutta della S.I.E., sia corrispondente alle attese.
C’è chi, da anni, si prepara per il Congresso di fine ottobre.
C’è chi comunque non sarebbe mai contento. 
C’è chi è sempre contento o "se ne frega".
Infine, c’è chi fa e sbaglia.
Io preferisco di gran lunga sbagliare che “fregarmi” da solo e VOI ? 

Quale è il vostro punto di vista? 

Il FORUM è a nostra disposizione, usiamolo senza timori e timidezze.

26 gen 2010

SIE - RICEVUTA N. 01/2010

Il Vice-Presidente della Sezione FVG si è accorto di aver pagato per primo a livello nazionale la quota annale associativa alla SIE.

NON LASCIAMOLO SOLO





Saggezza popolare dice che "... per morire e pagare i debiti c'è sempre tempo", ma pagare la quota associativa non è un debito per i suoi soci bensì un credito.
E' la SIE ad essere in debito con i suoi soci che con la quota associativa danno fiducia e mettono a disposizione risorse indispensabili all'organizzazione di attività e servizi di interesse ai soci, alla Società scientifica e al nostro Paese.


Il 2010 è un anno ricco di eventi e iniziative SIE, si ricordano: la pubblicazione della Rivista, il Congresso nazionale sul tema "Ergonomia, valore sociale e sostenibilità", l'Assemblea ordinaria che oltre al rinnovo delle cariche e adempimenti di rito (bilanci), ci consentirà di discutere e approvare norme statutarie che rendano finalmente operative le Sezioni territoriali e la SIE stessa.

Oltre al Blog e al minisito rinnovato, per il 2010 la nostra Sezione territoriale ha in programma eventi e modi innovativi di assolvere allo scopo statutario: (...)
- diffondere, sviluppare e realizzare nel proprio territorio gli obiettivi della Associazione Società Italiana di Ergonomia, avendo presenti situazioni ed esigenze di interesse locale; 
- tenere informato il Consiglio Direttivo circa attività e problematiche locali, in particolare quelle che rivestono interesse sul piano nazionale o in altre zone territoriali;
- favorire l'acquisizione di nuovi soci e la regolarizzazione dell'iscrizione alla S.I.E. di tutti i soci;
- facilitare i contatti tra i soci locali con iniziative culturali;
- favorire e coordinare i collegamenti dei soci con la Società nazionale.

(...)

Sevizio su TG3 FVG sull' indice di confort delle sedute e la ricerca ergonomica del network Ergocert

Il servizio di della rete Rai 3 del Friuli Venezia Giulia del 30 dicembre 2009, riguardante la ricerca svolta da Ergocert  per la definizione dell'Indice di Comfort delle sedute è disponibile per la visione online al seguente link

24 gen 2010

GRAVITONUS



Questa postazione sembra uscita da un film di fantascienza futuristica.
Creato da un gruppo di ricercatori medici a studiare le lesioni del midollo spinale, la workstation Gravitonus ergonomica viene fornito con un computer di bordo, che analizza costantemente la posizione del corpo, le misure di temperatura locale e la pressione per diverse parti del corpo e ruota delicatamente il telaio di conseguenza. 
Attualmente adattato per tetraplegici per mezzo di un sistema alternativo di controllo del computer (ACCS), che pone una unità di controllo in bocca a fare tutto il lavoro e permettono di respirare, bere, parlare, fumare allo stesso tempo.
Alcune delle caratteristiche della Gravitonus comprendono: 
- un sistema che cambia continuamente posizione dell'utente per mantenere il comfort in relazione al vettore campo gravitazionale della Terra;
- la capacità di tenere tre monitor a schermo piatto in modo da poter allineare la visualizzazione in campo i migliori dell'utente di visibilità in qualsiasi posizione del corpo;
- una tastiera altamente regolabile;
- un sistema di illumunazione a LED in grado di creare l'illuminazione ambientale e della zona di lavoro; 
- un sistema audio surround adatto di alta qualità. 


Il prezzo base è di 7.000 dollari circa.



2010 - Corsi di Ergonomia dedicati alle figure della "sanità"

http://www.formazione.eu.com/formazione/Ergonomia.aspx?st=004042000000000


Il gruppo di lavoro dell’Unità di ricerca Ergonomia della Postura e del Movimento EPM del dipartimento di Medicina Preventiva della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, già da anni offre, a figure professionali differenti sia all’ interno delle imprese (medici competenti e tecnici) sia presso i servizi di prevenzione territoriale o presso Aziende Sanitarie, numerosi corsi di formazione di carattere ergonomico, dedicati in particolare alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

Tali corsi, quando dedicati alla figure della “sanità” sono accreditati ECM e, dato che il rapporto fra crediti e ore di corso ha quasi sempre superato l’unità, sono stati definiti di “Eccellenza”.

Data la grande richiesta di partecipazione e il crescente interesse dovuto anche ai nuovi riscontri legislativi (D.Lgs. 81/08) che sottolineano la necessità di affrontare sia i temi ergonomici che il rischio da stress correlato al lavoro, si è voluto rinnovare l’organizzazione dell’attività didattica allo scopo di creare una vera e propria “Scuola Permanente Di Ergonomia Della Gestione Del Sovraccarico Biomeccanico E Dello Stress Correlato Al Lavoro” offrendo, alle figure professionali che devono trattare temi preventivi occupazionali e in particolar modo ai medici competenti, anche la possibilità di adempiere agli obblighi formativi triennali.

Aperte le iscrizioni al Corso di perfezionamento in Ergonomia Organizzativa e rischi psico-sociali ERGON

http://www.s3opus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Aergon-corso-di-perfezionamento-in-ergonomia-organizzativa-e-rischi-psico-sociali-del-lavoro&catid=38%3Anews&Itemid=79&lang=it

Sono aperte le iscrizioni al Corso di perfezionamento organizzato da S3 Opus e dalla Sezione Lazio della SIE – Società Italiana di Ergonomia, con il patrocinio dell’INAIL e dell’Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia 2.
Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare, esperti in grado di prevedere, diagnosticare e correggere ergonomicamente eventuali criticità presenti nel luogo di lavoro, anche alla luce di quanto disposto dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza e successive integrazioni.
Il Corso, della durata di 120 ore, di cui 24 di e-learning e 48 di laboratorio.
Il Corso è rivolto ad un massimo di 20 persone in possesso di laurea o diploma universitario di tutte le facoltà, RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti e Preposti; Medici del Lavoro, Psicologi, personale interessato a costituire Comitati anti-Mobbing, Responsabili delle Risorse Umane e, più in generale , a quanti sono interessati alle tematiche dell’ergonomia e del benessere organizzativo.
Saranno richiesti Crediti universitari e Crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per Medici e Psicologi.
Per accedere al Corso è necessario inviare entro il 5 marzo 2010 la Scheda di iscrizione ed il proprio CV alla Segreteria organizzativa: segreteriacorsi@s3opus.it
La quota di partecipaizone è di Euro 2.500 più IVA.
Sono previste riduzioni del 20% per i soci SIE, gli iscritti al Club S3, i dipendenti INAIL, gli studenti di Psicologia 2 e i neolaureati non occupati.
E’ prevista la concessione di voucher formativi a copertura totale o parziale per i lavoratori.

23 gen 2010

Salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. Occupazione e politica sociale



Attraverso la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, l'Unione europea si prefigge di creare un maggior numero di posti di lavoro e di migliore qualità. La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano oggi uno degli aspetti più importanti e più avanzati della politica sociale dell'Unione. In questo campo, l'azione comunitaria non si limita all'aspetto normativo; le istituzioni europee svolgono infatti numerose attività d'informazione, di orientamento e di promozione in favore di un ambiente di lavoro sicuro e sano in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

FLESSISICUREZZA (definizione UE) anticipata nel 2007 da ottobre 2009 è un riferimento concettuale

COM(2007) 359 def., la Commissione l'ha definita come una «strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro» 
«La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i momenti di passaggio (“transizioni”) che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la “mobilità ascendente”, lo sviluppo ottimale dei talenti. La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro flessibili, capaci di rispondere con efficacia ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro […]. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Essa comprende inoltre opportunità di formazione per tutti i lavoratori, soprattutto per quelli scarsamente qualificati e per i lavoratori anziani».

16 gen 2010

21 dicembre 1987 - Il Consiglio riconosce il ruolo preponderante della sensibilizzazione dell'opinione pubblica

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (88/C 28/01)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che l'articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea stabilisce come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in particolare nell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando che l'articolo 118 A prevede a tal fine che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotti mediante direttiva le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro;
che tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando che l'articolo 118 A consente di intensificare e di ampliare le azioni a livello comunitario per quanto riguarda il miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando che lo sviluppo della crescita e il miglioramento della produttività tanto a livello dell'impresa quanto a livello dell'economia della Comunità dipende, tra l'altro, dalla qualità dell'ambiente di lavoro, dalle possibilità di influenza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro per tutelare la loro sicurezza e salute, nonché dalla motivazione dei lavoratori;
considerando che l'articolo 118 A prevede in particolare un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, il quale costituisce un elemento essenziale della dimensione sociale del mercato interno, ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:
I Il Consiglio:
1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sul suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro;
2.ritiene che tale comunicazione costituisca un quadro utile per l'inizio dell'attuazione, a livello comunitario, dell'articolo 118 A;
3.condivide l'opinione della Commissione secondo cui la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori deve comprendere anche misure riguardanti l'ergonomia in relazione alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;
4.rileva la necessità:
- di porre lo stesso accento sulla realizzazione degli obiettivi economici e sociali del completamento del mercato interno;
-di coordinare le azioni comunitarie e nazionali concernenti la realizzazione di questi due obiettivi;
osserva in questo contesto che la Commissione ha dichiarato che, nelle proposte che presenterà per il completamento del mercato interno, essa terrà conto degli aspetti sociali.
II 1. Il Consiglio prende atto delle azioni previste dalla Commissione nella sua comunicazione sul programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro e, a questo fine:
a) suggerisce alla Commissione di stabilire, in stretta cooperazione con gli Stati membri e previo parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, piani di lavoro concreti, di preferenza annuali;
b)prende atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prossimamente:
1) prescrizioni minime a livello comunitario:
- riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, compresa la protezione contro i rischi risultanti dal trasporto manuale di carichi pesanti;
-riguardo alla protezione contro i rischi risultanti dalle sostanze periocolose, comprese le sostanze cancerogene;
in questo contesto dovrebbe essere preso come base il principio della sostituzione con una sostanza riconosciuta non pericolosa oppure meno pericolosa;
-riguardo alla sistemazione del luogo di lavoro;
ii)altre attività:
-armonizzazione delle statistiche di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
-uno studio sull'organizzazione da parte degli Stati membri dei mezzi di controllo nonché delle sanzioni;
c)prende altresì atto dell'intenzione della Commissione di presentare prima del 1992 una serie di azioni comprese nel suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro.
2. Il Consiglio ritiene che, nello stabilire piani di lavoro, si dovrebbe tenere conto, in particolare, dei criteri seguenti:
- la gravità dei rischi di infortuni sul lavoro e/o di malattie professionali;
-il numero dei lavoratori esposti ai rischi;
-le possibilità di prevenzione.
3.Le direttive del Consiglio dovrebbero porre l'accento sull'adozione delle disposizioni essenziali relative all'eliminazione dei rischi dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4.Gli Stati membri si impegnano a porre a disposizione della Commissione le conoscenze e esperienze disponibili negli Stati membri, tra l'altro per permettere alla Commissione di migliorare le schede relative all'impatto delle sue proposte sulle piccole e medie imprese.
A questo fine la Comunità è invitata a mantenere stretti contatti con gli esperti nazionali.
5.Le parti sociali parteciperanno alla preparazione delle direttive, in particolare in sede di comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.
Inoltre, le parti sociali parteciperanno, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale:
-all'attuazione delle direttive del Consiglio a livello nazionale;
-alla concezione ed all'attuazione delle politiche degli Stati membri concernenti il settore di cui all'articolo 118 A;
-nelle imprese, alla progettazione dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori ed alla realizzazione del corrispondente dispositivo di protezione dei lavoratori.
6.Il Consiglio sottolinea che l'informazione, la sensibilizzazione ed eventualmente la formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori avranno un'importanza fondamentale per il successo delle misure previste nella comunicazione della Commissione sul suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro.
7.Onde facilitare e accelerare l'attuazione delle azioni nel settore della sicurezza e della salute, gli Stati membri esamineranno la possibilità di misure a favore delle imprese affinché queste siano indotte ad attuare misure di prevenzione.
8.La Commissione è invitata ad esaminare il modo in cui lo scambio di informazioni ed esperienze, nel settore oggetto della presente risoluzione, possa essere migliorato, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione dei dati.
Contemporaneamente la Commissione è invitata ad esaminare l'opportunità della creazione di un meccanismo comunitario volto a studiare le ripercussioni, sul piano nazionale, delle misure comunitarie relative alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Dovrebbe essere intensificata la cooperazione tra o con enti che hanno compiti nel settore oggetto della presente risoluzione.
9.Il Consiglio:
-riconosce il ruolo preponderante della sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il successo delle misure preconizzate nella comunicazione della Commissione sul suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro;
-decide di suggerire di organizzare in questo campo un anno europeo nel 1992.

Posti di lavoro ergonomici per telefonisti non vedenti

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0529/00

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Progettazione del luogo di lavoro per i telefonisti non vedenti

Il mestiere di telefonista rappresenta una delle poche possibilità di lavoro per i non vedenti. Con il rapido sviluppo dell'elettronica, tuttavia, i centralini telefonici vengono ormai costruiti in modo tale che i ciechi e le persone con gravi disturbi alla vista non sono più in grado di svolgere il proprio lavoro in modo ottimale e autonomo. I nuovi centralini spesso non consentono alle persone non vedenti di riconoscere le chiamate in arrivo, le linee libere, il segnale di occupato di un apparecchio interno, ecc., perché queste informazioni appaiono unicamente su un display e, quindi in forma visiva. I non vedenti dovrebbero invece poter riconoscere queste informazioni acusticamente o mediante il tatto. Per consentire ai ciechi e alle persone con gravi disturbi alla vista di continuare a svolgere anche in futuro l'attività di telefonista, garantendo così anche a questa categoria il diritto al lavoro, sarebbe necessario che i produttori di impianti telefonici predisponessero i centralini in modo da poterli adattare con facilità e a poco prezzo alle esigenze dei non vedenti.

Si chiede pertanto alla Commissione di comunicare se a livello europeo esistono direttive o regolamenti che obblighino i produttori a progettare gli impianti telefonici tenendo conto delle esigenze dei non vedenti.

Intende la Commissione affrontare in modo costruttivo questo problema e presentare adeguate proposte legislative al riguardo?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 aprile 2000)

La Commissione è del parere che la continua evoluzione delle nuove tecnologie può e deve essere sfruttata per creare nuove opportunità di occupazione per i disabili e in particolare per i non vedenti, i quali inoltre non devono essere più indirizzati sistematicamente verso occupazioni, spesso poco qualificate, ripetitive e senza alcuna relazione con le competenze o le motivazioni personali degli interessati.

La tecnologia attualmente permette l'adattamento dei comandi nel settore delle telecomunicazioni per persone con problemi visivi menomanti utilizzando tecnologie informatiche standard e flessibili per interagire con l'operatore. Inoltre sia il software che l'hardware sono stati progettati per facilitare l'accesso alle tecnologie informatiche da parte di persone con problemi visivi menomanti. Pertanto ci si interroga sulla necessità di imporre ulteriori specifiche tecniche per garantire un livello più elevato di adattamento di tali apparecchiature. La direttiva 1999/5/EC del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione(1) dà la possibilità alla Commissione di considerare se alcuni tipi di apparecchiature devono essere progettate nuovamente per facilitarne l'uso da parte di persone con diverse forme di disabilità. La commissione ha istituito gruppi di studio (in cui sono rappresentati gruppi di persone con diverse forme di disabilità) per valutare i requisiti di applicazione di tale disposizione. In seguito a tale dibattito la Commissione ha concluso che attualmente non c'è alcuna ragione sufficiente per l'applicazione di tale direttiva, dato che le barriere di accesso prese in considerazione non erano di natura tecnica.

D'altro canto nel contesto di una politica comunitaria di standardizzazione della società dell'informazione, la Commissione ha anche conferito un mandato di normalizzazione agli enti europei di normalizzazione quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di coordinamento delle norme elettroniche (CENELEC) e l'ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione), in modo da identificare le necessità specifiche di normalizzazione per una migliore integrazione dei disabili nella società dell'informazione.

Infine nel novembre 1999 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2). Tale proposta prevede in particolare l'obbligo da parte dei datori di lavoro nei limiti del ragionevole di adattare il luogo di lavoro alle esigenze dei disabili per garantire loro pari opportunità in materia d'occupazione.

(1) GU L 91 del 7.4.1999.

(2) COM(1999) 565 def.

14 gen 2010

Ergonomia, Quasi-ergonomia/Macchine, Quasi-macchine

La seguente direttiva mira a garantire la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori stabilendo nel contempo i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.
La direttiva è basata sui principi del "nuovo approccio" in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione.
In base a questo nuovo approccio, la progettazione e la fabbricazione di macchine e dei loro accessori sono sottoposte a vincoli essenziali in materia di sicurezza.


Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 157 del 09.06.2006].



SINTESI

La presente direttiva si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza.


Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica ai prodotti seguenti:

* le macchine *;
* le attrezzature intercambiabili;
* i componenti di sicurezza;
* gli accessori di sollevamento;
* catene, funi e cinghie;
* i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
* le quasi-macchine *.


Immissione sul mercato, libera circolazione e sorveglianza del mercato


Prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente assicurarsi che:

* la macchina ottemperi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
* il fascicolo tecnico sia disponibile. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
* le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
* la dichiarazione "CE" di conformità sia presente;
* il marchio CE sia presente.

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine in regola ai sensi della presente direttiva. Tali Stati adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le macchine possano essere commercializzate solo se in regola ai sensi delle disposizioni di cui alla presente direttiva che non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.


Presunzione di conformità e norme armonizzate

Gli Stati membri considerano che le macchine, munite del marchio "CE" e accompagnate dalla dichiarazione "CE" di conformità, ottemperano alle disposizioni della presente direttiva.

Una macchina costruita in conformità di una norma armonizzata, le cui caratteristiche siano state oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume conforme agli obblighi essenziali di salute e di sicurezza previsti da tale norma armonizzata.


Requisiti essenziali e valutazione della conformità

Il fabbricante di una macchina deve garantire che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Per il processo di valutazione e di riduzione dei rischi, il fabbricante:

* determina i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale ed ogni cattivo uso ragionevolmente prevedibile;
* elenca i rischi che possono derivare dall'uso della macchina e le situazioni pericolose connesse;
* effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità di un'eventuale ferita o di un attacco alla salute;
* valuta i rischi;
* elimina i pericoli o riduce i rischi connessi a tali pericoli applicando misure di protezione.

Il fabbricante, per attestare la conformità di una macchina con le disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure di valutazione della conformità previste nell'allegato della direttiva.


Organismi designati

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che essi hanno designato per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato delle macchine.


CONTESTO

La direttiva 2006/42/CE è una rifusione della direttiva "Macchine ()" 98/37/CE attuale, la quale resta applicabile fino al 29 dicembre 2009. Le principali modifiche introdotte dalla nuova direttiva sono illustrate qui di seguito.

Campo d'applicazione

La nuova versione della direttiva stabilisce una distinzione più netta fra la direttiva Macchine della direttiva "Bassa tensione ()". Il fatto che un prodotto sia coperto dall'una o dall'altra di tali direttive non si basa più su "l'origine principale dei rischi" individuata in occasione della valutazione del rischio. In sostituzione, la direttiva indica ormai sei categorie di macchine elettriche oggetto esclusivamente della direttiva "Bassa tensione". Per tutte le altre macchine, gli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa tensione" sono applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, tuttavia tutti gli altri obblighi essenziali, così come l'obbligo relativo alla valutazione di conformità e all'immissione sul mercato, sono regolamentati esclusivamente dalla direttiva Macchine.

La direttiva Macchine si applica ormai parimenti alle quasi-macchine. Il fascicolo tecnico corrispondente deve precisare con quali obblighi della direttiva esse sono in conformità.

Una distinzione più netta è stata del pari effettuata con la direttiva "Ascensori": gli impianti di sollevamento la cui velocità non superi 0,15 m/s, nonché gli ascensori di cantiere, saranno d'ora in poi oggetto della direttiva Macchine.

La nuova direttiva contiene un elenco più dettagliato dei componenti di sicurezza oggetto della direttiva Macchine.


Requisiti essenziali

I principali cambiamenti e complementi degli obblighi essenziali vertono sui punti seguenti:

* gli obblighi relativi alla valutazione del rischio sono più dettagliati;
* gli obblighi relativi all'ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera più precisa;
* nuovi obblighi sono stati definiti per le macchine che collegano piani definiti;
* gli obblighi relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, che si limitavano finora alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono stati integrati nella parte generale dell'allegato I e sono quindi applicabili a tutte le macchine.


Valutazione della conformità

Se una macchina figurante nell'allegato IV della direttiva è stata progettata in conformità di una norma armonizzata che prevede tutti i requisiti essenziali pertinenti, il suo fabbricante non sarà più tenuto a fare intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità. Se non vi è applicazione - ovvero solo parzialmente - delle norme armonizzate ovvero se le norme applicate non coprono la totalità degli obblighi essenziali pertinenti, tale fabbricante potrà optare per un esame CE ovvero per una procedura di "assicurazione qualità completa" figurante nell'allegato X.

Gli Stati membri dovranno assicurarsi che gli organismi notificati siano oggetto di una costante sorveglianza volta a verificare se essi ottemperino ai criteri stabiliti. Come avvenuto in precedenza, la notifica deve essere ritirata ad ogni organismo che non sia più in conformità con tali criteri. Questa regola si applicherà d'ora in poi anche in caso di mancata ottemperanza ai propri obblighi da parte di un organismo notificato.


Sorveglianza del mercato

L'articolo 4 espone in maniera esauriente gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione della sorveglianza del mercato. L'articolo 19 prevede ormai una cooperazione fra le autorità competenti; tale cooperazione viene organizzata dalla Commissione.

La nuova direttiva prevede peraltro che, previa concertazione con il Comitato macchine, la Commissione potrà limitare o vietare l'immissione sul mercato di macchine che presentino gli stessi rischi di una macchina riconosciuta precedentemente come non conforme.


Termini chiave dell'atto

* Macchine:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

* Quasi-macchina: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

Ergonomia e "carbone" ???

Bollettino UE 6-1999
Energia (6/7)

Dichiarazione del Comitato consultivo CECA sul ruolo del carbone nell'Europa del XXI secolo.

Adozione da parte del Comitato consultivo CECA in data 25 giugno. Basandosi sui dati recenti riguardanti sia l'evoluzione della domanda generale di energia che quella di carbone in particolare, il Comitato ribadisce la sua convinzione che il carbone, che è stato all'origine della costruzione europea, conserverà il suo posto e la sua importanza nell'Europa e nel mondo e sottolinea l'importanza della ricerca e sviluppo, tanto nella produzione che nell'utilizzazione del carbone, per proseguire sulla via delle innovazioni volte a migliorare la produttività, la sicurezza, l'ergonomia, l'economia delle materie prime, il rispetto dell'ambiente e la qualità dei prodotti.
Il Comitato invita le associazioni professionali a lanciare campagne di informazione per portare a conoscenza del pubblico le sfide e i veri dati dell'industria del carbone, in particolare nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione.

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Come noto:

1) l'U.E. - Unione Europea, già M.E.C. - Mercato Comune Europeo, vede come punto di origine del processo di integrazione il discorso tenuto a Parigi alle ore 16 del 9 maggio 1950 da Robert Schuman, l'allora Ministro degli Esteri del governo francese, che viene considerato il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati europei e rappresenta l'inizio del processo d'integrazione europea. Auspicio che trovò realizzazione poco meno di un anno dopo, con la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) dando avvio al processo di creazione delle Comunità Europee, da sviluppare come base concreta per una futura unione federale.

2) La parola Ergonomia è stata usata per la prima volta da Wojciech Jastrzębowski in un giornale polacco nel 1857 (Karwowski, 1991).
Il termine è stato ripreso nel 1949 da Murrell, che lo utilizzò per descrivere le linee guida nel design di prodotti, servizi o ambienti rispondenti alle necessità dell'utente.
Nel 1961 videro la luce l'Associazione Internazionale di Ergonomia (I.E.A., International Ergonomics Association) e la nostra S.I.E. (Società Italiana di Ergonomia).

3) Innovazione è cambiamento che genera progresso umano; porta con sé valori e risultati positivi, mai negativi. Il cambiamento che porta peggioramento delle condizioni non è innovazione: è regresso.

4) L’innovazione libera l’uomo dai vincoli che ne condizionano il livello culturale e spirituale. La storia dell’evoluzione umana dimostra che una delle forme più importanti di innovazione è quella che diminuisce i tempi di lavoro migliorando comunque la qualità e la quantità dei prodotti.
L’innovazione ha un riferimento stretto con il mercato, cioè con i fruitori del prodotto innovato: se questi non sono sufficientemente evoluti, non sono in grado di comprenderla e di apprezzarla.
L’innovazione, rendendo il processo migliore, genera maggiore competitività: è il sogno di qualcosa di migliore che si traduce in benessere generale.
Sensibilità e attenzione all’innovazione sono la chiave della competitività.
Alcune attività di innovazione sono esse stesse innovative, altre invece non sono nuove, ma sono necessarie per l'implementazione dell'innovazione, come ad esempio la Ricerca e Sviluppo non legata ad una specifica innovazione.

5) lo scopo dell'Ergonomia é quello di adattare il lavoro all'uomo e per lavoro si é fino ad oggi inteso un certo tipo di attività lavorativa: essenzialmente di tipo professionale.
L'ergonomia moderna ha esteso, in realtà, la valenza del termine lavoro ad attività non strettamente professionali.
Essa ha come presupposto di base l'adattamento dell'ambiente all'uomo e non viceversa dell'uomo all'ambiente.
La moderna ergonomia, oltre alle applicazioni in ambito lavorativo, sta sempre più estendendo il proprio campo di applicazione a vari altri settori come quelli dello sport, del tempo libero e dei più vari aspetti della vita quotidiana, ossia di tutto ciò che non é attività lavorativa.
L'ergonomia si alimenta delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche che permettono di migliorare la qualità delle condizioni di vita, in tutte le attività del quotidiano.
L'ergonomia, in sostanza, si occupa di avvicinare sempre più le esigenze-necessità di chi produce attrezzature, oggetti, ambienti alle esigenze-necessità degli utilizzatori di quelle attrezzature, di quei prodotti o di quegli ambienti favorendo la comprensione da parte del lavoratore (o utilizzatore) del tal lavoro (o prodotto) al fine di perseguire un'ottimizzazione del rapporto e dell'interazione tra le parti (uomo-lavoro o utilizzatore-prodotto).
L'Ergonomia rappresenta oggi la metodologia scientifica più moderna ed efficace per l'analisi e la progettazione di oggetti, ambienti e servizi rispondenti alle reali necessità dell'utente.
Lo sviluppo tecnologico ha aumentato notevolmente la complessità d'uso degli oggetti che ci circondano. Non bisogna stupirsi, quindi, se gli utenti sono stanchi di dover utilizzare oggetti "difficili". Questa difficoltà nell'interazione con i prodotti rende necessario un intervento analitico che riveli gli errori di progettazione e i criteri per ottenere oggetti "più facili", maggiormente aderenti al fattore umano.

6) La sicurezza e' un requisito base dell'ergonomia che ovviamente ne richiede altri (adattabilità, comfort, adeguatezza all'uso, flessibilità, ecc...) ma non può prescindere dalla prima.

Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro (2007-2012)

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno un prezzo elevato tanto umano quanto economico. La Commissione propone con questa strategia di ridurre del 25 % la percentuale totale degli infortuni sul lavoro entro il 2012.


ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» [COM(2007) 62 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Una buona salute sul luogo di lavoro consente di migliorare tanto la sanità pubblica in generale, quanto la produttività e la competitività delle imprese. Peraltro, i problemi di salute e di sicurezza sul lavoro hanno un costo elevato per i sistemi di protezione sociale. È quindi necessario garantire ai lavoratori condizioni di lavoro gradevoli e contribuire al loro stato generale di benessere.
La presente strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro fa seguito alla strategia per il periodo 2002-2006. Quest'ultima ha dato i suoi frutti: infatti gli infortuni sul lavoro sono diminuiti nettamente. La nuova strategia per il periodo 2007-2012, più ambiziosa, stabilisce l'obiettivo principale di ridurre del 25 % la percentuale degli infortuni sul lavoro. Per far ciò, la Commissione ha stabilito i sei obiettivi intermedi seguenti.

Attuazione di un quadro legislativo moderno ed efficace
La legislazione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene a volte applicata poco o male. La Commissione si assicurerà che le direttive siano oggetto di una reale trasposizione (ricorrendo se del caso a procedure d'infrazione). Essa ricorda parimenti agli Stati membri, che hanno il dovere di dare attuazione alla legislazione comunitaria e che dispongono di vari metodi come la formazione, l'informazione e il ricorso a ispettori del lavoro ovvero a misure che prevedano incentivi economici.
La legislazione comunitaria deve non soltanto essere maggiormente applicata, bensì deve anche essere applicata in maniera equivalente in tutti gli Stati membri affinché tutti i lavoratori europei risultino tutelati ugualmente. A livello comunitario, il Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIL) (DE), (EN), (FR) si impegnerà per sviluppare strumenti che consentano di trovare soluzioni comuni ai problemi che incontrano vari Stati membri. Tale Comitato avrà del pari il compito di facilitare la cooperazione fra i diversi ispettorati del lavoro.
Al fine di proteggere il lavoratore, è peraltro essenziale adattare il quadro giuridico all'evoluzione del mondo del lavoro e agli ultimi progressi tecnici. La Commissione esaminerà, ad esempio, la possibilità di avviare iniziative in materia di rischi osteomuscolari ovvero nel settore degli agenti cancerogeni.
Adattare il quadro giuridico significa semplificarlo e renderlo maggiormente efficace. La Commissione sottolinea che la semplificazione della legislazione deve avvenire senza riduzione dei livelli di protezione attuali.

Favorire lo sviluppo e l'attuazione delle strategie nazionali
La Commissione invita gli Stati membri a definire e ad adottare strategie nazionali collegate alla strategia comunitaria, nonché a stabilire in tale ambito obiettivi quantitativi da raggiungere. La Commissione propone agli Stati membri di riservare una particolare attenzione a quattro settori d'intervento:
  • la prevenzione e la sorveglianza della salute;
  • la riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori;
  • le risposte ai cambiamenti sociali e demografici (invecchiamento della popolazione, lavoro dei giovani);
  • il coordinamento delle politiche sanitarie e di sicurezza sul lavoro, nonché il coordinamento fra le politiche di sanità pubblica, sviluppo regionale e coesione sociale, appalti pubblici, occupazione e ristrutturazioni.
Favorire i cambiamenti di comportamento
I cambiamenti di comportamento devono essere incoraggiati tanto a scuola come nelle imprese. Al fine di integrare la salute e la sicurezza nei programmi d'istruzione e di formazione, la Commissione invita gli Stati membri a utilizzare maggiormente il potenziale offerto dal Fondo sociale europeo e da altri fondi comunitari. La sensibilizzazione all'interno dell'impresa può essere favorita grazie a misure e a incentivi economici di tipo diretto o indiretto, come ad esempio tramite riduzioni di contributi sociali o di premi assicurativi, ovvero attraverso aiuti economici.

Far fronte a rischi nuovi e sempre più importanti
È essenziale potenziare la ricerca scientifica al fine di anticipare, individuare e fronteggiare i rischi nuovi in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro. A livello comunitario, la ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro è sostenuta tramite il 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo. A livello nazionale, la Commissione incoraggia il ravvicinamento dei programmi di ricerca degli Stati membri.
Fra i problemi di salute che rischiano di divenire sempre più importanti e di determinare una definitiva incapacità al lavoro, figura la depressione. È quindi necessario favorire la salute mentale sul luogo di lavoro, ad esempio migliorando la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro, nonché lottando contro lo stress.

Migliorare il controllo dei progressi compiuti
La Commissione raccoglierà dati statistici e informazioni sulle strategie nazionali; inoltre svilupperà indicatori qualitativi che consentano di valutare meglio i progressi compiuti in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Promuovere la sicurezza e la salute a livello internazionale
Al fine di migliorare le norme sul lavoro nel mondo intero, l'Unione europea si adopererà per intensificare la sua cooperazione con i paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT) (FR) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (FR). Essa promuoverà, ad esempio, l'applicazione della strategia globale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro (FR ), adottata dall'OIL nel 2003, la ratifica della convenzione sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (FR ), adottata nel 2006, nonché le misure che vietano l'utilizzazione dell'amianto.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 novembre 2007, che presenta l'accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro [COM(2007) 686 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
Questa comunicazione verte sull'accordo quadro europeo in materia di molestie e violenza sul luogo di lavoro. Negoziato tramite le parti sociali europee a livello interprofessionale, questo terzo accordo autonomo mira a prevenire e a gestire situazioni di intimidazione, di molestie o di violenza fisica sul luogo di lavoro. Si tratta peraltro di situazioni decisamente condannate dalle parti sociali, situazioni di fronte alle quali le imprese europee sono chiamate ad intervenire con una severità esemplare.
L'accordo quadro europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro è stato firmato il 26 aprile 2007 da CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME e CEEP. Tale risultato è stato raggiunto in esito a una consultazione organizzata dalla Commissione europea, in base a quanto previsto dall'articolo 138 del trattato CE.

Ultima modifica: 14.02.2008

Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro (2002-2006)

Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro (2002-2006)
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Questa strategia mira ad agevolare l'applicazione della legislazione esistente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a dare nuovi impulsi nel periodo considerato. Muovendo dalla considerazione dello stato di fatto, la Commissione richiama le tre esigenze da soddisfare per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano: il consolidamento della cultura della prevenzione dei rischi, la migliore applicazione del diritto esistente e l'impostazione globale «del benessere sul lavoro». Al fine di soddisfare queste condizioni, la strategia comunitaria propone tre grandi direttrici: adeguare il quadro giuridico, incoraggiare la «spinta al progresso» (elaborazione di pratiche migliori, dialogo sociale, responsabilità sociale delle imprese) e, infine, integrare la problematica della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro in altre politiche comunitarie.

ATTO

Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa alla strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro (2002-2006) [COM(2002) 118 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

SINTESI

Il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato che l'Europa si trova ad affrontare la transizione verso "l'economia della conoscenza", segnata da trasformazioni profonde che riguardano la composizione della popolazione attiva, le forme di occupazione e i rischi sul luogo di lavoro. La diagnosi di queste diverse evoluzioni aiuta ad individuare i problemi a cui la strategia «salute e sicurezza sul lavoro» dovrà dare delle risposte.

ACCOMPAGNARE I CAMBIAMENTI DEL MONDO DEL LAVORO

L'evoluzione della popolazione attiva: aumenta la proporzione di donne e di anziani

L'evoluzione della popolazione attiva richiede l'adozione di un approccio globale alla qualità dell'occupazione, che tenga conto della situazione specifica delle fasce d'età e della dimensione di genere.

Il continuo aumento della proporzione delle donne che lavorano determina certe esigenze specifiche: le donne non sono sensibili alle malattie professionali tipiche degli uomini e sono vittime di infortuni sul lavoro differenti. La specificità dei sessi dev'essere integrata meglio nella legislazione. A tal fine si devono prevedere interventi relativi all'ergonomia delle postazioni di lavoro e alle differenze fisiologiche e psicologiche nell'organizzazione dell'attività lavorativa.

Analogamente, i lavoratori anziani (50 anni e oltre), che tendono ad essere proporzionalmente più rappresentati nei mestieri industriali manuali, più rischiosi, subiscono gli infortuni sul lavoro più gravi e che comportano una mortalità più elevata,.

La diversificazione delle forme di occupazione

L'aumento dei rapporti di lavoro temporanei e degli orari atipici (lavoro a turni o notturno) sono fattori che aggravano i rischi per i lavoratori. In effetti i lavoratori mancano spesso di una formazione adeguata, talora sono poco motivati a causa della natura precaria del contratto e subiscono alterazioni psicosomatiche dovute ai ritmi di lavoro. Infine, la comparsa di nuove forme di occupazione, come il telelavoro, fanno emergere nuove problematiche di cui si deve tenere maggiormente conto.

La modifica dei rischi

I cambiamenti nell'organizzazione del lavoro (obbligo di risultati elevati e maggiore flessibilità) incidono profondamente sulla salute sul luogo di lavoro e, più in generale, sul benessere dei lavoratori. Si constata che le malattie quali lo stress e la depressione, nonché la violenza, le molestie e l'intimidazione nei luoghi di lavoro sono in forte aumento e nel 1999 sono già all'origine del 18% dei problemi di salute legati al lavoro. Le strategie di prevenzione di questi nuovi rischi sociali devono inoltre tener conto dell'incidenza che sugli infortuni hanno le dipendenze, in particolare quelle legate all'alcool e ai medicinali.


TRE ESIGENZE INELUDIBILI PER UN AMBIENTE DI LAVORO DI QUALITÀ

Un approccio globale al benessere sul lavoro

La politica comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro deve promuovere attivamente un autentico «benessere sul luogo di lavoro», che sia fisico, morale e sociale, e che non può essere misurato soltanto dall'assenza di infortuni o di malattie professionali. Per raggiungere tali obiettivi si devono prendere diverse misure complementari:

* continua riduzione degli infortuni e delle malattie professionali () (si dovranno prevedere obiettivi quantificati, ai livelli comunitario e degli Stati membri);
* prevenzione dei rischi sociali (stress, molestie nei luoghi di lavoro, depressione, ansia e dipendenze);
* prevenzione rafforzata delle malattie professionali, in particolare delle malattie dovute all'amianto (), alla perdita dell'udito e ai disturbi del sistema muscolo-scheletrico;
* maggiore considerazione degli effetti che le evoluzioni demografiche hanno per i rischi, gli infortuni e le malattie professionali (lavoratori anziani e protezione dei giovani nei luoghi di lavoro ());
* integrazione della dimensione di genere nella valutazione dei rischi, nelle misure di prevenzione, nonché nei dispositivi di riparazione;
* maggiore considerazione dei cambiamenti nelle forme di occupazione e nelle modalità di organizzazione del lavoro (forme temporanee () e atipiche);
* integrazione delle problematiche specifiche delle PMI, delle micro-imprese e dei lavoratori autonomi.

Un'autentica cultura della prevenzione

Il miglioramento della conoscenza dei rischi passa per:

* l'istruzione e la formazione (sensibilizzazione ad opera dei programmi scolastici, insegnamento nelle filiere professionali e nel quadro della formazione professionale permanente);
* la sensibilizzazione dei datori di lavoro al valore che riveste la realizzazione di un ambiente di lavoro controllato;
* l'anticipazione dei rischi nuovi ed emergenti, che siano legati alle innovazioni tecniche o alle evoluzioni sociali (creazione di un osservatorio dei rischi in seno all'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro).

L' Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro dovrà svolgere un ruolo trainante in tali azioni di sensibilizzazione e di anticipazione.

Una migliore applicazione del diritto esistente

Un'efficace applicazione del diritto comunitario rappresenta una condizione necessaria per il miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro. A tal fine la Commissione elaborerà, in concertazione con le parti sociali, delle guide d'applicazione delle direttive che terranno conto della diversità dei settori d'attività e delle imprese. Inoltre la Commissione svilupperà azioni miranti a favorire, grazie a una stretta collaborazione tra le autorità nazionali, un'attuazione corretta ed uniforme delle direttive; in tal senso, si dovranno incoraggiare l'elaborazione di obiettivi comuni di ispezione e la costruzione di metodi comuni di valutazione dei sistemi nazionali d'ispezione. Per di più i controlli esercitati dai servizi d'ispezione degli Stati membri devono portare a sanzioni omogenee, che siano a un tempo dissuasive, proporzionate e applicate effettivamente.

UN APPROCCIO GLOBALE CHE COMBINA GLI STRUMENTI GIURIDICI E I PARTENARIATI

La promozione di un ambiente di lavoro di qualità, che prenda in considerazione le tre dimensioni citate, richiede un'impostazione globale basata su tutti i meccanismi disponibili.

L'adattamento del quadro giuridico e istituzionale:

* adeguamento delle direttive esistenti alle evoluzioni scientifiche e al progresso tecnico;
* analisi delle relazioni nazionali concernenti l'applicazione delle direttive per individuare le difficoltà incontrate dai vari soggetti all'atto di attuare la legislazione;
* nuove disposizioni legislative comprendenti l'ampliamento della sfera di applicazione della direttiva «agenti cancerogeni ()», la creazione di un quadro legislativo relativo all'ergonomia delle postazioni di lavoro, una comunicazione in materia di disturbi del sistema muscolo-scheletrico e una nuova legislazione relativa ai rischi emergenti (fra cui molestie psicologiche e violenza nei luoghi di lavoro);
* razionalizzazione del quadro giuridico: codifica delle direttive esistenti ed elaborazione di un'unica relazione d'attuazione, che sostituisca le relazioni specifiche previste dalle varie direttive;

fusione di due comitati consultivi: il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (), e l'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nell'insieme delle industrie estrattive.

Il sostegno alle spinte al progresso:

* L'analisi comparativa e l'individuazione delle pratiche migliori dovrebbero consentire di:

- favorire la realizzazione di progressi convergenti negli Stati membri grazie alla fissazione di obiettivi nazionali di riduzione degli infortuni, delle malattie professionali e delle giornate lavorative perse a causa di tali infortuni e malattie;
- individuare meglio i fenomeni emergenti, quali i problemi e le malattie legati allo stress e i disturbi del sistema muscolo-scheletrico; - sviluppare la conoscenza e la capacità di controllo dei costi economici e sociali causati dagli infortuni e dalle malattie professionali.
* Gli accordi volontari conclusi dai partner sociali
Il dialogo sociale e l'azione dei partner sociali interprofessionali e settoriali rappresentano strumenti privilegiati in quanto permettono di affrontare i rischi e i problemi specifici delle professioni e dei settori; inoltre contribuiscono spesso all'elaborazione di buone pratiche, di codici di condotta o anche di accordi-quadro.
* La responsabilità sociale delle imprese e la competitività
Numerose imprese fanno del rispetto di un ambiente di lavoro sicuro e sano un criterio importante nella scelta dei subappaltatori e nel marketing dei prodotti. La salute e la sicurezza sul lavoro vengono incluse sempre più frequentemente nelle iniziative volontarie di certificazione e di "etichettatura". Un ambiente di lavoro sano dipende da una strategia globale di "gestione della qualità" che favorisca le prestazioni e la competitività. Le relazioni fra salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un lato, e competitività, dall'altro, non sono riducibili alla mera questione dei costi da sostenere per rispettare le norme; in realtà sarebbero molto maggiori i costi causati dalla perdita di capacità produttive indotta dall'assenza di una politica per la salute e la sicurezza.
* Gli incentivi economici
La fissazione di premi assicurativi per le imprese, in funzione del tasso di infortuni, costituisce un incentivo economico reale. Questa pratica meriterebbe un'applicazione più sistematica.

L'integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nelle altre politiche comunitarie

Il benessere sul lavoro non può essere promosso utilizzando unicamente la politica per la salute e la sicurezza, poiché è strettamente legato ad altri approcci comunitari, come la strategia europea per l'occupazione, la salute pubblica, la commercializzazione di strumenti di lavoro e prodotti chimici, ma anche ad altre politiche che perseguono obiettivi di protezione basati su misure preventive (trasporti, pesca, ambiente).


LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

La preparazione dell'allargamento

Al fine di garantire una reale applicazione dell'acquis comunitario si dovrebbero applicare le misure seguenti:

* il rafforzamento dei programmi d'assistenza tecnica e degli scambi di esperienze grazie a forme di partenariato e di gemellaggio;
* il rafforzamento del dialogo sociale;
* la promozione della raccolta e dell'analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Lo sviluppo della cooperazione internazionale

È indispensabile articolare gli interventi della Commissione con quelli attuati dagli organismi internazionali (Organizzazione mondiale della sanità e Organizzazione internazionale del lavoro), specie in campi quale la lotta contro il lavoro infantile e gli effetti delle dipendenze dall'alcool e dai medicinali sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne i lavori del Consiglio, tale coordinamento ha consentito di adottare, nel quadro delle Conferenze internazionali del lavoro, una convenzione e una raccomandazione sulla «sicurezza e la salute dei lavoratori nelle miniere e nell'agricoltura", un protocollo e una raccomandazione su «la registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ivi inclusa la revisione della lista di tali malattie", e infine l'adozione di una "risoluzione concernente la sicurezza e la salute sul lavoro".

La cooperazione con i paesi terzi, in particolare con quelli del bacino del Mediterraneo, dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico), dell'ALENA (Accordo di libero scambio nordaméricano) e del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), è essenziale per garantire il rispetto di norme minime.
Infine, si dovranno approfondire i rapporti di cooperazione e gli scambi di esperienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro avviati nel quadro del Patto transatlantico con gli Stati Uniti.

CONTESTO

Questa strategia dà seguito alla comunicazione della Commissione del 1995 relativa a un programma comunitario nel campo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) ().
All'epoca, si erano accentuati i seguenti punti principali:

* la creazione, su base operativa, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, a Bilbao;
* la corretta trasposizione delle differenti direttive e la loro applicazione pratica (rapporti di valutazione, controllo dell'ispezione del lavoro);
* la creazione di una cultura della sicurezza nelle imprese;
* lo sviluppo del legame fra sicurezza e salute da un lato, e idoneità professionale dall'altro (la qualità del lavoro delle persone dipende in gran parte dalle loro condizioni di lavoro).

Cifre chiave dell'atto

* Nel 1998, 5.500 lavoratori sono morti a causa di infortuni sul lavoro e 4,8 milioni d'infortuni hanno comportato un'inabilità al lavoro superiore ai 3 giorni. Rispetto al 1994, l'incidenza degli infortuni sul lavoro è diminuita del 10% circa.
* La pesca, l'agricoltura, l'edilizia, i servizi nel settore sanitario e dell'intervento sociale presentano tassi d'incidenza superiori del 30% alla media.
* Le industrie estrattive, l'industria manifatturiera, i trasporti, la ristorazione registrano un tasso d'incidenza superiore del 15% alla media.

9 gen 2010

UNI - Commissione Ergonomia

http://www.uni.com/uni/controller/it/normazione/commissioni_tecniche/ergonomia.htm

STRUTTURA COMMISSIONE ERGONOMIA
  • GL Principi generali
  • GL Antropometria e biomeccanica
  • GL Videoterminali e sale di controllo
  • GL Microclima

CAMPO DI ATTIVITÀ
Principi generali - Antropometria e biomeccanica - Videoterminali e sale di controllo - Microclima - Ergonomia dei dispositivi di protezione individuale

TC CEN DI COMPETENZA
TC 122 Ergonomia


TC ISO DI COMPETENZA
TC 159 Ergonomia


LE NORME DEL SETTORE
Elenco delle norme di competenza della Commissione Ergonomia (vigenti al 9 gennaio 2010)

UNI ISO 11228-1:2009 Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto

UNI ISO 11228-2:2009 Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino

UNI ISO 11228-3:2009 Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

UNI EN 1005-1:2009 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e definizioni

UNI EN 1005-2:2009 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario

UNI EN 1005-3:2009 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario

UNI EN 1005-4:2009 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario

UNI EN 1005-5:2007 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 5: Valutazione del rischio connesso alla movimentazione ripetitiva ad alta frequenza

UNI EN 13861:2003 Sicurezza del macchinario - Guida per l'applicazione delle norme relative all'ergonomia nella progettazione del macchinario

UNI EN 27243:1996 Ambienti caldi. Valutazione dello stress termico per l'uomo negli ambienti di lavoro, basata sull'indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globotermometro).

UNI EN 29241-2:1994 Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT). Guida ai requisiti dei compiti.

UNI EN 547-1:2009 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario

UNI EN 547-2:2009 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso

UNI EN 547-3:2009 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici

UNI EN 614-1:2009 Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali

UNI EN 614-2:2009 Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi

UNI EN 842:2009 Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

UNI EN 894-1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando

UNI EN 894-2:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 2: Dispositivi di informazione

UNI EN 894-3:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 3: Dispositivi di comando

UNI EN 981:2009 Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi

UNI EN ISO 10075-1:2003 Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale - Termini generali e definizioni

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