16 gen 2010

21 dicembre 1987 - Il Consiglio riconosce il ruolo preponderante della sensibilizzazione dell'opinione pubblica

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (88/C 28/01)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che l'articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea stabilisce come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in particolare nell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando che l'articolo 118 A prevede a tal fine che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotti mediante direttiva le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro;
che tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando che l'articolo 118 A consente di intensificare e di ampliare le azioni a livello comunitario per quanto riguarda il miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando che lo sviluppo della crescita e il miglioramento della produttività tanto a livello dell'impresa quanto a livello dell'economia della Comunità dipende, tra l'altro, dalla qualità dell'ambiente di lavoro, dalle possibilità di influenza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro per tutelare la loro sicurezza e salute, nonché dalla motivazione dei lavoratori;
considerando che l'articolo 118 A prevede in particolare un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, il quale costituisce un elemento essenziale della dimensione sociale del mercato interno, ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:
I Il Consiglio:
1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sul suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro;
2.ritiene che tale comunicazione costituisca un quadro utile per l'inizio dell'attuazione, a livello comunitario, dell'articolo 118 A;
3.condivide l'opinione della Commissione secondo cui la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori deve comprendere anche misure riguardanti l'ergonomia in relazione alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;
4.rileva la necessità:
- di porre lo stesso accento sulla realizzazione degli obiettivi economici e sociali del completamento del mercato interno;
-di coordinare le azioni comunitarie e nazionali concernenti la realizzazione di questi due obiettivi;
osserva in questo contesto che la Commissione ha dichiarato che, nelle proposte che presenterà per il completamento del mercato interno, essa terrà conto degli aspetti sociali.
II 1. Il Consiglio prende atto delle azioni previste dalla Commissione nella sua comunicazione sul programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro e, a questo fine:
a) suggerisce alla Commissione di stabilire, in stretta cooperazione con gli Stati membri e previo parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, piani di lavoro concreti, di preferenza annuali;
b)prende atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prossimamente:
1) prescrizioni minime a livello comunitario:
- riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, compresa la protezione contro i rischi risultanti dal trasporto manuale di carichi pesanti;
-riguardo alla protezione contro i rischi risultanti dalle sostanze periocolose, comprese le sostanze cancerogene;
in questo contesto dovrebbe essere preso come base il principio della sostituzione con una sostanza riconosciuta non pericolosa oppure meno pericolosa;
-riguardo alla sistemazione del luogo di lavoro;
ii)altre attività:
-armonizzazione delle statistiche di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
-uno studio sull'organizzazione da parte degli Stati membri dei mezzi di controllo nonché delle sanzioni;
c)prende altresì atto dell'intenzione della Commissione di presentare prima del 1992 una serie di azioni comprese nel suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro.
2. Il Consiglio ritiene che, nello stabilire piani di lavoro, si dovrebbe tenere conto, in particolare, dei criteri seguenti:
- la gravità dei rischi di infortuni sul lavoro e/o di malattie professionali;
-il numero dei lavoratori esposti ai rischi;
-le possibilità di prevenzione.
3.Le direttive del Consiglio dovrebbero porre l'accento sull'adozione delle disposizioni essenziali relative all'eliminazione dei rischi dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4.Gli Stati membri si impegnano a porre a disposizione della Commissione le conoscenze e esperienze disponibili negli Stati membri, tra l'altro per permettere alla Commissione di migliorare le schede relative all'impatto delle sue proposte sulle piccole e medie imprese.
A questo fine la Comunità è invitata a mantenere stretti contatti con gli esperti nazionali.
5.Le parti sociali parteciperanno alla preparazione delle direttive, in particolare in sede di comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.
Inoltre, le parti sociali parteciperanno, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale:
-all'attuazione delle direttive del Consiglio a livello nazionale;
-alla concezione ed all'attuazione delle politiche degli Stati membri concernenti il settore di cui all'articolo 118 A;
-nelle imprese, alla progettazione dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori ed alla realizzazione del corrispondente dispositivo di protezione dei lavoratori.
6.Il Consiglio sottolinea che l'informazione, la sensibilizzazione ed eventualmente la formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori avranno un'importanza fondamentale per il successo delle misure previste nella comunicazione della Commissione sul suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro.
7.Onde facilitare e accelerare l'attuazione delle azioni nel settore della sicurezza e della salute, gli Stati membri esamineranno la possibilità di misure a favore delle imprese affinché queste siano indotte ad attuare misure di prevenzione.
8.La Commissione è invitata ad esaminare il modo in cui lo scambio di informazioni ed esperienze, nel settore oggetto della presente risoluzione, possa essere migliorato, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione dei dati.
Contemporaneamente la Commissione è invitata ad esaminare l'opportunità della creazione di un meccanismo comunitario volto a studiare le ripercussioni, sul piano nazionale, delle misure comunitarie relative alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Dovrebbe essere intensificata la cooperazione tra o con enti che hanno compiti nel settore oggetto della presente risoluzione.
9.Il Consiglio:
-riconosce il ruolo preponderante della sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il successo delle misure preconizzate nella comunicazione della Commissione sul suo programma relativo alla sicurezza, all'igiene ed alla salute sul luogo di lavoro;
-decide di suggerire di organizzare in questo campo un anno europeo nel 1992.