23 nov 2011

Il 23 novembre 1897 venne riconosciuta la paternità dell’invenzione del "temperamatite" a John Lee Love


Il temperamatite nacque più di duecento anni dopo l’invenzione delle matite. Le prime matite moderne erano cominciate a circolare attorno al Sedicesimo secolo e si "faceva la punta"con un coltellino.

Il primo ad avere l’idea di uno strumento più comodo e preciso di un coltellino fu il francese Bernard Lassimone, che nel 1828 realizzò un modello di temperamatite piuttosto rudimentale infilando delle lame ad angolo retto all’interno di un cubo di legno.
A dar vita al temperino più simile a quello che conosciamo oggi, con alloggio conico per le matite, fu pochi anni dopo Therry des Estwaux.

Walter K. Foster sviluppò una serie di modelli conici, molto simili a quei cappucci di metallo usati per spegnere le candele (per avere un'idea della sperimentazione e della numerosità dei modelli ottocenteschi vai al seguente Link all'Office Museum).

Comunque sarà l’afroamericano John Lee Love trovò comunque il modo di ritagliarsi uno spazio nella storia dei temperamatite dato che proprio il 23 novembre 1897 gli venne riconosciuta la paternità dell’invenzione, che secondo il suo ideatore poteva essere usata anche come fermacarte e decoro per le scrivanie.

19 nov 2011

INAIL - Direzione Centrale Prestazioni, Nota 07 novembre 2011 - Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)

Prot. INAIL 60002.07/11/2011.0008476

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti l’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di
bike-sharing.
Considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta, al fine di fornire risposta ai quesiti in questione e le necessarie istruzioni operative per l’esame delle singole fattispecie, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.
Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, si precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
Al riguardo, infatti, si osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida del mezzo.
Infine, per completezza di analisi, si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta.
Dalla sussistenza di dette condizioni, si può invece prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.
A tali conclusioni deve pervenirsi in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al c.d. percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione1 ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.
Il Direttore Centrale
Dr. Luigi Sorrentini

 Note: 1 - Cfr. Cass. n. 9982/2006

14 nov 2011

Sanzioni alle ditte che non comunicano al Registro delle imprese l'account di posta certificataPEC


Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel registro delle imprese dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro stesso.
Lo ricorda il Ministero dello Sviluppo economico con la Circolare 3 novembre 2011, n. 3645
(Per il download della Circolare clicca QUI )

Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro con riduzione a un terzo in caso di ravvedimento entro 30 giorni) in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa.
Sono tenute alla comunicazione:
  • società di capitali e di persone;
  • società semplici;
  • società cooperative;
  • società in liquidazione;
  • società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

11 nov 2011

Il robot Honda rinnovato


Asimo, il cui nome è un omaggio allo scrittore padre della robotica: Isaac Asimov.
Asimo di Honda, il robot umanoide più evoluto al mondo, diventa autonomo, senza essere controllato da un operatore, .dispone ora di 57 gradi di libertà. E’ un piccolo passo per Asimo, ma un grande salto per la futura razza degli umanoidi.
L'Asimo ha sensori (vista, udito e tatto) e può prendere decisioni autonome, come evitare ostacoli,  riconoscere i volti e persino le voci anche di più soggetti che parlano contemporaneamente.  E' a in grado di camminare su superfici irregolari, correre e saltare su una o due gambe. 
 Impressionante quando Asimo svita il tappo di una bottiglia, e ne versa il contenuto in un bicchiere di carta senza schiacciarlo, riconoscendone la sostanza, grazie a sensori tattili e di forza in ogni dito, e nel palmo della mano.
Clicca il link del video